281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 159

Sch’il debitur è suttamess a la scussiun sin concurs, al smanatscha l’uffizi da scussiun, suenter avair retschavì la dumonda da cuntinuaziun, immediatamain il concurs.

320 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 159

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.

328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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