281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 155

1 Sch’il creditur ha fatg la dumonda da liquidaziun, èn applitgabels tenor il senn ils artitgels 97 alinea 1, 102 alinea 3, 103 e 106–109 per il pegn.312

2 L’uffizi da scussiun infurmescha il debitur entaifer 3 dis davart la dumonda da liquidaziun.

312 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 155

1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320

2 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.

320 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.