1 Sch’il pajament na vegn betg fatg a temp, vegn l’agiudicaziun revocada, e l’uffizi da scussiun ordinescha immediatamain in nov ingiant. L’artitgel 126 è applitgabel.278
2 L’offerent anteriur e ses garants stattan buns per la perdita e per tut ils donns che resultan. La perdita da tschains vegn calculada a 5 pertschient.
278 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.286
2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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