1 L’object da liquidar vegn agiuditgà suenter 3 appels al meglier offerent, sche l’offerta surpassa l’import da las eventualas pretensiuns garantidas tras pegn, che prevalan en il rang quellas dal creditur stumant.
2 Sch’i na vegn betg fatga ina tala offerta, daventa la scussiun per quest object obsoleta.
250 Versiun tenor l’art. 6 da la LF dals 28 da sett. 1949, en vigur dapi il 1. da favr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).
1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2 Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare.
258 Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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