281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 122

1 Chaussas moviblas e pretensiuns vegnan liquidadas da l’uffizi da scussiun il pli baud 10 dis ed il pli tard 2 mais suenter l’entrada da la dumonda.241

2 Senza il consentiment dal debitur na dastgan fritgs che pendan u che stattan en pe betg vegnir liquidads avant lur madiranza.

241 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 122

1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.250

2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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