281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 120

L’uffizi da scussiun infurmescha il debitur entaifer 3 dis davart la dumonda da liquidaziun.

Art. 120

L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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