281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 105

Sin dumonda sto il creditur pajar ordavant a l’uffizi da scussiun ils custs per tegnair en salv e per mantegnair bains da facultad impegnads.

220 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 105

A richiesta dell’ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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