281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 103

1 L’uffizi da scussiun procura per la racolta dals fritgs (art. 94 e 102).219

2 En cas da basegn ston ils fritgs vegnir fatgs valair per mantegnair il debitur e sia famiglia.

219 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 103

1 L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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