1 L’uffizi da scussiun procura per la racolta dals fritgs (art. 94 e 102).219
2 En cas da basegn ston ils fritgs vegnir fatgs valair per mantegnair il debitur e sia famiglia.
219 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).
2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.