Sch’ina partida n’è betg represchentada tras in advocat, l’infurmescha la dretgira davart l’autezza presumtiva dals custs da process sco er davart la giurisdicziun gratuita.
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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