1 Las uniuns e las autras organisaziuns d’impurtanza naziunala u regiunala, ch’èn autorisadas sin basa da lur statuts da defender ils interess da tschertas gruppas da persunas, pon purtar plant en agen num sin violaziun da la persunalitad dals commembers da questas gruppas da persunas.
2 Cun il plant collectiv pon ins pretender:
3 Disposiziuns legalas spezialas davart il plant collectiv restan resalvadas.
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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