Cun in plant constitutiv pretenda la partida accusanta la constituziun, la midada u l’aboliziun d’in tschert dretg u d’ina tscherta relaziun giuridica.
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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