272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 79 Posiziun dal convocà
1 Il convocà po:
- a.
- intervegnir senza ulteriuras premissas a favur da la partida che l’ha delegà la dispita; u
- b.
- manar il process empè da la partida che l’ha delegà la dispita, sche quella dat ses consentiment ch’el fetschia quai.
2 Sch’el refusescha l’intervenziun u na respunda betg, vegn il process cuntinuà senza prender resguard dad el.
Art. 79 Posizione del terzo denunciato
1 Il denunciato può:
- a.
- intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
- b.
- col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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