272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 76 Dretgs da l’intervenient

1 Per sustegnair la partida principala po l’intervenient exequir tut ils acts processuals ch’èn admissibels tenor il stadi da la procedura, en spezial far valair tut ils meds d’attatga e da defensiun ed er inoltrar meds legals.

2 Sch’ils acts processuals da l’intervenient stattan en cuntradicziun cun ils acts processuals da la partida principala, na vegnan els betg considerads en il process.

Art. 76 Diritti dell’interveniente

1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.

2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.