1 Tras l’inoltraziun d’ina dumonda da mediaziun, d’in plant, d’ina dumonda u d’ina dumonda cuminaivla da divorzi cumenza la litispendenza.
2 A las partidas vegn confermada l’entrada d’in plant u d’ina dumonda.
1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
2 Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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