272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 57 Dretg applitgà d’uffizi

La dretgira applitgescha d’uffizi il dretg.

Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto

Il giudice applica d’ufficio il diritto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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