1 Ina partida che vul refusar ina persuna giudiziala sto far immediatamain ina dumonda correspundenta a la dretgira, e quai uschespert ch’ella ha survegnì enconuschientscha dal motiv da recusaziun. Ils fatgs che motiveschan la recusaziun ston vegnir fatgs valair vardaivlamain.
2 La persuna giudiziala pertutgada prenda posiziun davart la dumonda.
1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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