1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas.
2 El metta a disposiziun formulars per ils documents da dretgira e per las inoltraziuns da las partidas. Ils formulars ch’èn destinads a las inoltraziuns da las partidas ston vegnir concepids uschia ch’els pon vegnir emplenids er d’ina partida che n’ha betg enconuschientschas giuridicas.
3 El po incaricar l’Uffizi federal da giustia da decretar prescripziuns administrativas e tecnicas.
1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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