1 Tras ina decleranza explicita en la cunvegna da cumpromiss u en ina cunvegna posteriura pon las partidas fixar ch’ins po far recurs cunter la sentenzia da cumpromiss tar la dretgira chantunala ch’è cumpetenta tenor l’artitgel 356 alinea 1.
2 Per la procedura valan ils artitgels 319 fin 327, sche quest chapitel na fixescha nagut auter. La dretgira chantunala decida definitivamain.
1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2 La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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