1 A mintga partida sto vegnir consegnà in exemplar da la sentenzia da cumpromiss.
2 Mintga partida po deponer, sin agens custs, in exemplar da la sentenzia da cumpromiss tar la dretgira statala ch’è cumpetenta tenor l’artitgel 356 alinea 1.
3 Sin proposta d’ina partida emetta questa dretgira ina decleranza d’executabilitad.
1 Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2 Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3 Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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