1 Ina persuna che vegn proponida sco derschadra da cumpromiss sto annunziar immediatamain, sch’i dat fatgs che pudessan svegliar dubis legitims davart sia independenza u davart sia imparzialitad.
2 Questa obligaziun vala durant l’entira procedura.
1 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.
2 Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.