272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 363 Obligaziun da transparenza

1 Ina persuna che vegn proponida sco derschadra da cumpromiss sto annunziar immediatamain, sch’i dat fatgs che pudessan svegliar dubis legitims davart sia independenza u davart sia imparzialitad.

2 Questa obligaziun vala durant l’entira procedura.

Art. 363 Obbligo di trasparenza

1 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.

2 Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.