272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 351 Procedura davant la dretgira d’execuziun

1 La partida obligada po far valair objecziuns cunter l’obligaziun d’ademplir la prestaziun mo, sch’ella po cumprovar immediatamain questas objecziuns.

2 Sch’ella sto depositar ina decleranza da voluntad, vegn la decleranza remplazzada tras la decisiun da la dretgira d’execuziun. La dretgira dat las ordinaziuns necessarias tenor l’artitgel 344 alinea 2.

Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione

1 Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.

2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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