1 Sche la decisiun pretenda ch’ina decleranza da voluntad vegnia fatga, vegn la decleranza remplazzada tras la decisiun executabla.
2 Sche la decleranza pertutga in register public sco il register funsil ed il register da commerzi, dat la dretgira sentenzianta las instrucziuns necessarias a la persuna che maina il register.
1 Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2 Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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