272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 339 Cumpetenza e procedura

1 Stringentamain cumpetenta per ordinar mesiras d’execuziun e per sistir l’execuziun è la dretgira:

a.
al domicil u a la sedia da la partida che ha pers;
b.
al lieu, nua che las mesiras ston vegnir prendidas; u
c.
al lieu, nua che la decisiun, che sto vegnir exequida, è vegnida prendida.

2 La dretgira decida en la procedura summarica.

Art. 339 Competenza e procedura

1 È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:

a.
del domicilio o della sede della parte soccombente;
b.
del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
c.
del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.

2 Il giudice decide in procedura sommaria.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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