272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 333 Nova decisiun en chaussa

1 Sche la dretgira approvescha la dumonda da revisiun, abolescha ella sia decisiun precedenta e decida da nov.

2 En la nova decisiun decida ella er davart ils custs da la procedura precedenta.

3 Ella communitgescha sia decisiun cun ina motivaziun en scrit.

Art. 333 Nuova decisione nel merito

1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.

2 Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.

3 Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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