272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 330 Posiziun da la cuntrapartida

La dretgira trametta la dumonda da revisiun a la cuntrapartida per prender posiziun, nun che la dumonda saja evidentamain inadmissibla u evidentamain nunmotivada.

Art. 330 Osservazioni della controparte

Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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