272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 307

Per la procedura per schliar e per declerar sco nunvalaivel il partenadi registrà valan las disposiziuns davart la procedura da divorzi tenor il senn.

Art. 307

Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.