272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 30 Chaussas moviblas

1 Per plants che concernan dretgs reals, il possess da chaussas moviblas e pretensiuns garantidas tras in pegn movibel è cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida accusada u la dretgira al lieu, nua che la chaussa sa chatta.

2 En chaussas da la giurisdicziun voluntara è stringentamain cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida petenta u la dretgira al lieu, nua che la chaussa sa chatta.

Art. 30 Cose mobili

1 Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.

2 Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.