1 Per plants che concernan dretgs reals, il possess da chaussas moviblas e pretensiuns garantidas tras in pegn movibel è cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida accusada u la dretgira al lieu, nua che la chaussa sa chatta.
2 En chaussas da la giurisdicziun voluntara è stringentamain cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida petenta u la dretgira al lieu, nua che la chaussa sa chatta.
1 Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2 Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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