1 Avant che prender mesiras concernent in uffant, taidla la dretgira persunalmain ils geniturs.
2 La dretgira po intimar ils geniturs d’empruvar da far ina mediaziun extragiudiziala.
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2 Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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