272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 294

1 La procedura en cas da plants sin nunvalaivladad da la lètg e da plants da separaziun sa drizza tenor il senn segund las prescripziuns davart il plant da divorzi.

2 In plant da separaziun po vegnir midà en in plant da divorzi fin al mument che la tractativa da la sentenzia cumenza.

Art. 294

1 Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.

2 L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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