272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 292 Midada al divorzi sin dumonda cuminaivla

1 La procedura vegn cuntinuada tenor las prescripziuns davart il divorzi sin dumonda cuminaivla, sch’ils conjugals:

a.
n’han betg vivì en moda separada dapi almain 2 onns, cur che la litispendenza entra; e
b.
van d’accord cun il divorzi.

2 Sch’il motiv che vegn fatg valair per il divorzi è segir, na datti nagina midada al divorzi sin dumonda cuminaivla.

Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune

1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:

a.
al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
b.
sono d’accordo di divorziare.

2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.