272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 286 Inoltraziun en cas d’ina cunvegna parziala

1 En l’inoltraziun han ils conjugals da far la proposta che la dretgira giuditgeschia las consequenzas dal divorzi davart las qualas els n’èn betg perina.

2 Mintga conjugal po far propostas motivadas davart las consequenzas dal divorzi dispitaivlas.

3 Dal rest vala l’artitgel 285 tenor il senn.

Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale

1 In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.

2 Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.

3 Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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