272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 28

1 Per plants dal dretg d’ierta sco er per plants sin liquidaziun dals bains matrimonials en cas da mort d’in conjugal u d’in partenari registrà è cumpetenta la dretgira a l’ultim domicil dal testader.

2 Per mesiras en connex cun la successiun d’ierta è stringentamain cumpetenta l’autoritad a l’ultim domicil dal testader. Sch’il testader n’è betg mort a ses domicil, infurmescha l’autoritad dal lieu da la mort l’autoritad dal domicil e prenda las mesiras necessarias per segirar las valurs da facultad al lieu da la mort.

3 Plants independents sin attribuziun d’in manaschi u d’in bain immobigliar agricul tenor il dretg d’ierta pon er vegnir inoltrads al lieu, nua che l’object sa chatta.

Art. 28

1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.

2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.

3 Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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