1 Per plants dal dretg d’ierta sco er per plants sin liquidaziun dals bains matrimonials en cas da mort d’in conjugal u d’in partenari registrà è cumpetenta la dretgira a l’ultim domicil dal testader.
2 Per mesiras en connex cun la successiun d’ierta è stringentamain cumpetenta l’autoritad a l’ultim domicil dal testader. Sch’il testader n’è betg mort a ses domicil, infurmescha l’autoritad dal lieu da la mort l’autoritad dal domicil e prenda las mesiras necessarias per segirar las valurs da facultad al lieu da la mort.
3 Plants independents sin attribuziun d’in manaschi u d’in bain immobigliar agricul tenor il dretg d’ierta pon er vegnir inoltrads al lieu, nua che l’object sa chatta.
1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3 Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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