1 La dretgira realisescha ina tractativa a bucca. A quella po ella renunziar mo, sch’ils fatgs èn clers u incontestads sin basa da las inoltraziuns da las partidas.
2 Las partidas ston cumparair persunalmain, nun che la dretgira las dispenseschia pervia da malsogna, pervia da vegliadetgna u per auters motivs impurtants.
3 La dretgira sa stenta da chattar in consens tranter las partidas.
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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