Sche la lescha prevesa quai u sche quai serva a l’execuziun, vegn la decisiun communitgada ad autoritads u a terzas persunas pertutgadas ubain publitgada.
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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