272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 234 Negligientscha a la tractativa principala

1 En cas d’ina negligientscha d’ina partida, resguarda la dretgira las inoltraziuns ch’èn vegnidas fatgas a norma da questa lescha. Dal rest po ella basar sia decisiun – cun resalva da l’artitgel 153 – sin las actas sco er sin ils motivs e sin ils arguments da la partida preschenta.

2 En cas d’ina negligientscha da tuttas duas partidas vegn la procedura annullada pervia da mancanza d’object. Ils custs da dretgira vegnan adossads a las partidas mintgamai per la mesadad.

Art. 234 Mancata comparizione al dibattimento

1 Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.

2 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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