272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 23 Inoltraziuns e plants dal dretg matrimonial

1 Per dumondas e per plants dal dretg matrimonial sco er per dumondas d’ordinar mesiras preventivas è stringentamain cumpetenta la dretgira al domicil d’ina partida.

2 Per dumondas da l’autoritad da surveglianza en fatgs da scussiun d’ordinar la separaziun dals bains è stringentamain cumpetenta la dretgira al domicil dal debitur.

Art. 23 Istanze e azioni di diritto matrimoniale

1 Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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