272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 214 Mediaziun extragiudiziala en la procedura da decisiun

1 La dretgira po adina recumandar a las partidas da far ina mediaziun extragiudiziala.

2 Las partidas pon adina proponer cuminaivlamain a la dretgira da conceder ad ellas ina mediaziun extragiudiziala.

3 La procedura giudiziala resta sistida fin ch’ina partida revochescha la proposta u fin ch’i vegn communitgà che la mediaziun extragiudiziala saja terminada.

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.

2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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