1 La dretgira po adina recumandar a las partidas da far ina mediaziun extragiudiziala.
2 Las partidas pon adina proponer cuminaivlamain a la dretgira da conceder ad ellas ina mediaziun extragiudiziala.
3 La procedura giudiziala resta sistida fin ch’ina partida revochescha la proposta u fin ch’i vegn communitgà che la mediaziun extragiudiziala saja terminada.
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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