272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 211 Effects

1 La proposta da sentenzia vala sco acceptada ed ha l’effect d’ina decisiun legalmain valaivla, sche nagina partida na la refusescha entaifer 20 dis dapi la communicaziun en scrit. La refusa na sto betg vegnir motivada.

2 Suenter che la refusa è entrada, consegna l’autoritad da mediaziun la permissiun da purtar plant:

a.
en las fatschentas tenor l’artitgel 210 alinea 1 litera b: a la partida refusanta;
b.
en ils ulteriurs cas: a la partida accusanta.

3 Sch’il plant en las fatschentas tenor l’artitgel 210 alinea 1 litera b na vegn betg inoltrà a temp, vala la proposta da sentenzia sco renconuschida ed ella ha l’effect d’ina decisiun legalmain valaivla.

4 En la proposta da sentenzia ston las partidas vegnir rendidas attentas als effects tenor ils alineas 1 fin 3.

Art. 211 Effetti

1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.

2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:

a.
nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di giudizio;
b.
negli altri casi, all’attore.

3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

4 Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.