1 En cas d’ina negligientscha da la partida accusanta vala la dumonda da mediaziun sco retratga; la procedura vegn stritgada pervia da mancanza d’object.
2 En cas d’ina negligientscha da la partida accusada proceda l’autoritad da mediaziun sco sch’i n’avess dà nagina cunvegna (art. 209 fin 212).
3 En cas d’ina negligientscha da tuttas duas partidas vegn la procedura stritgada pervia da mancanza d’object.
1 Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2 Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
3 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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