1 Las partidas ston esser preschentas persunalmain a la tractativa da mediaziun.
2 Ellas pon sa laschar accumpagnar d’ina assistenza giuridica u d’ina persuna da confidenza.
3 Betg esser preschent persunalmain, respectivamain sa laschar represchentar dastga, tgi che:
4 La cuntrapartida sto vegnir orientada ordavant davart la represchentanza.
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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