272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 199 Renunzia a la procedura da mediaziun

1 En cas da dispitas dal dretg patrimonial cun ina valur en dispita d’almain 100 000 francs pon las partidas renunziar cuminaivlamain da far la procedura da mediaziun.

2 La partida che porta plant po renunziar da sia vart a la procedura da mediaziun:

a.
sche la partida accusada ha sia sedia u ses domicil a l’exteriur;
b.
sch’il lieu da dimora da la partida accusada n’è betg enconuschent;
c.
en dispitas tenor la Lescha d’egualitad dals 24 da mars 199576.

Art. 199 Rinuncia delle parti

1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

2 L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

a.
in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
b.
quando il convenuto è di ignota dimora;
c.
nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 199576 sulla parità dei sessi.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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