272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 192 Deposiziun da cumprova

1 Smanatschond sancziuns penalas po la dretgira obligar d’uffizi ina u tuttas duas partidas da dar pled e fatg.

2 Avant che dar pled e fatg vegnan las partidas admonidas da dir la vardad e rendidas attentas a las consequenzas penalas d’ina faussa deposiziun (art. 306 CP69).

Art. 192 Deposizioni delle parti

1 Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.

2 Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP68).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.