1 La dretgira po dumandar infurmaziuns en scrit dals uffizis.
2 Ella po dumandar infurmaziuns en scrit da persunas privatas, sch’i na para betg dad esser necessari d’interrogar perditgas.
1 Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.
2 Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.