272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 190

1 La dretgira po dumandar infurmaziuns en scrit dals uffizis.

2 Ella po dumandar infurmaziuns en scrit da persunas privatas, sch’i na para betg dad esser necessari d’interrogar perditgas.

Art. 190

1 Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.

2 Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.