272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 188 Negligientscha e mancanzas

1 Sche l’expert na furnescha betg l’expertisa entaifer il termin fixà, po la dretgira revocar l’incumbensa ed incumbensar in auter expert.

2 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira cumplettar u laschar explitgar in’expertisa incumpletta, nunclera u motivada nunsuffizientamain ubain consultar in auter expert.

Art. 188 Ritardi e carenze

1 Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.

2 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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