1 Sche l’expert na furnescha betg l’expertisa entaifer il termin fixà, po la dretgira revocar l’incumbensa ed incumbensar in auter expert.
2 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira cumplettar u laschar explitgar in’expertisa incumpletta, nunclera u motivada nunsuffizientamain ubain consultar in auter expert.
1 Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.
2 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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