272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 170 Citaziun

1 Las perditgas vegnan citadas da la dretgira.

2 La dretgira po permetter a las partidas da sa preschentar cun perditgas betg citadas.

3 Las perditgas pon vegnir interrogadas al lieu da lur dimora. Las partidas ston vegnir infurmadas a temp en chaussa.

Art. 170 Citazione

1 I testimoni sono citati dal giudice.

2 Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.

3 La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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