Sch’ina partida refusescha nungiustifitgadamain la cooperaziun, vegn quai resguardà da la dretgira cun giuditgar las cumprovas.
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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