1 L’examinaziun da las cumprovas po vegnir delegada ad in u a plirs commembers da la dretgira.
2 Per motivs impurtants po ina partida pretender che la dretgira sentenzianta examineschia las cumprovas.
3 Las partidas han il dretg da sa participar a l’examinaziun da las cumprovas.
1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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