272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 155 Examinaziun da las cumprovas

1 L’examinaziun da las cumprovas po vegnir delegada ad in u a plirs commembers da la dretgira.

2 Per motivs impurtants po ina partida pretender che la dretgira sentenzianta examineschia las cumprovas.

3 Las partidas han il dretg da sa participar a l’examinaziun da las cumprovas.

Art. 155 Assunzione delle prove

1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.

2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.

3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.