272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 152 Dretg d’inoltrar cumprovas

1 Mintga partida ha il dretg che la dretgira acceptia las cumprovas adattadas ch’ella inoltrescha en moda formalmain correcta ed entaifer il termin fixà.

2 Cumprovas acquistadas en moda illegala vegnan resguardads mo, sche l’interess da chattar la vardad predominescha.

Art. 152 Diritto alla prova

1 Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.

2 Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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