1 L’object da la cumprova èn fatgs dispitaivels, giuridicamain relevants.
2 L’object da la cumprova pon er esser l’isanza, l’isanza locala, ed – en dispitas dal dretg patrimonial – il dretg ester.
1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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