1 Ina partida è negligenta, sch’ella n’exequescha betg in act processual entaifer il termin fixà u sch’ella na cumpara betg ad in termin.
2 La procedura vegn cuntinuada senza l’act negligì, nun che questa lescha disponia insatge auter.
3 La dretgira renda attentas las partidas a las consequenzas da la negligientscha.
1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
2 Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3 Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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